Il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione è totalmente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’inizio dei lavori.
È un professionista esecutivo quindi, che segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori.
I suoi compiti sono:
• Verifica l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel PSC
• Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
• Adegua se necessario il PSC e il fascicolo delle opere, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
• Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
• Previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,95,96 e 97 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o, caso limite, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito il coordinatore dovrà comunicare l’inadempienza all’ unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
• Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente e personalmente riscontrato in loco , le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.